A poco più di un mese dall’entrata in vigore della Legge 1 dicembre 2018 n. 132 di conversione del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 molti rimangono i dubbi sugli effetti che la stessa possa produrre sul fronte dell’accoglienza e, in particolare, sulla situazione dei minori stranieri non accompagnati che si accingono a diventare maggiorenni o di quanti hanno appena compiuto i diciotto anni.
Diverse sono le novità previste dalla nuova normativa, tra cui l’abrogazione della previsione che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nei casi in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), ritenesse sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, anche derivanti da obblighi costituzionali o internazionali.
A seguito dell’entrata in vigore della legge, potrà, infatti, essere rilasciato un permesso di soggiorno per “protezione speciale” solo nel caso in cui la Commissione territoriale ritenga sussistenti alcuni gravi pericoli per la persona ovvero il rischio di tortura e di persecuzione.
Numerose le novità anche sul fronte dell’accoglienza, fino ad oggi incentrata sul sistema Sprar: è previsto, infatti un sostanziale ridimensionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) considerato che solo chi ha già ottenuto la protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile ed i titolari di permesso di soggiorno per casi speciali rilasciati ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, potranno essere inseriti nei progetti Sprar, mentre i richiedenti asilo che sono ancora in attesa di una decisione da parte della commissione territoriale, ovvero la maggior parte delle persone presenti nello Sprar, dovranno essere spostati nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas strutture gestite dai prefetti e non dalle amministrazioni locali) o nei centri governativi di prima accoglienza, mentre per coloro ai quali sia già stata riconosciuta una forma di protezione (motivi umanitari, casi speciali- regime transitorio, protezione speciale) non è prevista neanche tale possibilità.
Istituito nel 2002 per ospitare chi ha avanzato una richiesta di asilo o di protezione internazionale o umanitaria, lo Sprar garantisce a coloro che non dispongono di sufficienti mezzi di sussistenza un alloggio e una fonte di sostentamento, la possibilità di accedere a servizi di mediazione linguistica e culturale, a corsi di lingua italiana, oltre che a percorsi di formazione professionali ed orientamento e assistenza legale.
Tale sistema, essendo fortemente capillarizzato nel territorio ha sicuramente favorito in maniera migliore l’integrazione e l’inserimento nel territorio.
La chiusura degli Sprar determinerà una concentrazione dei richiedenti asilo nei grandi centri di accoglienza nei quali sarà molto più complicato se non impossibile portare avanti dei progetti di effettivo inserimento sociale.
Pur non contenendo norme particolarmente negative per i ragazzi che sono ancora minorenni, tuttavia le nuove previsioni possono comunque avere ripercussioni sul percorso di integrazione dei MSNA e sopratutto dei neo maggiorenni.
Dal punto di vista dell’accoglienza i minori stranieri non accompagnati già richiedenti asilo continueranno ad essere ospitati nel sistema ex SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età ma, tale garanzia non sembra riconosciuta al momento per i neomaggiorenni che facciano richiesta di asilo dopo i 18 anni.
Sicuramente rilevanti le conseguenze che il nuovo testo di legge apporterà in Italia: dopo l’abolizione della protezione umanitaria, che veniva riconosciuta a molti minori neomaggiorenni, infatti, coloro che non possiedono i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale rischiano di ricevere un diniego della propria domanda pur trovandosi in condizioni di obbiettivo bisogno e difficoltà.
Un aspetto sicuramente negativo della nuova legge riguarda l’esclusione della garanzia prevista dalla Legge 47/17 dell’applicazione della regola del “silenzio assenso” che consentiva alle questure di convertire il permesso di soggiorno per minore età al compimento dei 18 anni in permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, anche in caso di ritardo del previsto parere del Ministero del Lavoro.
In questo periodo le Amministrazioni interessate stanno emanando una serie di circolari ed indicazioni al fine di meglio chiarire il quadro che si sta delineando.
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