La nuova misura dell’assegno unico e universale per ogni figlio a carico: un importante strumento di sostegno per le famiglie

Con la Legge 1 aprile 2021, n. 46/2021, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, approvata ufficialmente il 30 marzo 2021 dal Parlamento, si dà il via libera in forma definitiva all’introduzione, nel nostro ordinamento, dell’assegno unico.

La legge delega detta esclusivamente i criteri e le linee guida che dovranno orientare l’emanazione degli appositi decreti attuativi, la cui adozione è prevista entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge delega, con i quali verranno stabilite le modalità con le quali accedere al nuovo strumento.

L’istituzione di questa misura è una delle novità più rilevanti tra gli interventi introdotti nell’ambito dell’ampia riforma delle politiche della famiglia, tracciata con il Family Act: un disegno organico di misure pensate per le famiglie con figli.

L’assegno unico e universale rappresenta un importante strumento di sostegno per le famiglie, volta a riorganizzare in un’unica soluzione i vari aiuti già esistenti, in sostituzione delle misure frammentate ad oggi vigenti per famiglie.

Con l’introduzione di questa misura, si intende favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare quella femminile.

In sostanza, tale assegno costituisce un beneficio economico che lo Stato offrirà a tutti i nuclei familiari con figli a carico, con criteri di universalità e progressività, il cui importo verrà calcolato attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Questo nuovo strumento di sostegno è riconosciuto alle famiglie per ogni figlio a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età, potrà essere concesso sotto forma di credito d’imposta o di erogazione mensile di una somma in denaro e verrà corrisposto a lavoratori dipendenti, autonomi o incapienti.

L’accesso all’assegno è subordinato a precisi requisiti e spetta a tutti i cittadini italiani; a quelli dell’Unione europea; a quelli di paesi terzi purché in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, oppure di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; ai residenti in Italia per almeno due anni anche non continuativi. Nello stesso tempo è necessario essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia e vivere con i figli a carico sul territorio italiano per l’intera durata del beneficio.

L’assegno viene ripartito in egual misura tra i genitori ed in loro assenza viene assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione o divorzio, l’assegno è riconosciuto al genitore affidatario, mentre nel caso di un affidamento congiunto o condiviso viene ripartito tra ambedue i genitori.

L’importo dell’assegno, poi, è maggiorato a partire dal terzo figlio e per le madri giovani, con meno di 21 anni.

Anche per quanto riguarda i figli con disabilità si prevede una maggiorazione, graduata in base alla gravita della condizione, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50% e, in tal caso, l’assegno viene corrisposto, ma senza maggiorazioni, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

Inoltre, il riconoscimento di un assegno mensile previsto anche per i figli a carico dai 18 ai 21 anni, sebbene con un importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, contempla la possibilità di essere erogato direttamente al figlio maggiorenne, su sua richiesta, per favorirne l’autonomia, ma solo in presenza di determinate condizioni, quali: frequenza ad un corso di laurea, a percorsi di formazione scolastica o professionale; svolgimento di tirocini, di attività lavorative a basso reddito o del servizio civile universale; disoccupazione.

L’assegno unico per i figli entrerà in vigore a pieno regime ed esteso a tutti nel 2022, ma dal 1° luglio 2021 si partirà in prima battuta con un misura “ponte” per i lavoratori autonomi e i disoccupati, non tutelati dalle misure vigenti.

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